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L`Avvocato della pelle

SEMPRONIA, affetta da acne al viso, si rivolgeva per la cura a TIZIO, specialista in chirurgia maxillo-facciale. Veniva
quindi dapprima sottoposta ad un peeling chimico, mediante trattamento con acido gli colico al 70%, quindi poi ad un
trattamento con acido tricloracetico al 30%.
A seguito di cio’comparivano gonfiori e arrossamenti, aree biancastre e altro.
SEMPRONIA si rivolgeva quindi ad un istituto dermatologico dove le veniva diagnosticata la presenza di “ esiti atrofici e
discromici di non corretto peeling chimico cutaneo”.
Questa patologia imponeva vari mesi di cure mediche e farmacologiche , nonche’ lasciava esiti pregiudizievoli di carattere
permanete per la salute e per lo stato psico-fisico di SEMPRONIA.
SEMPRONIA ora vuole agire in giudizio nei confronti di TIZIO ritenendolo responsabile professionalmente, per colpa, al
fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.

IL PARERE DELL’AVVOCATO


In quali casi il medico che esegue un trattamento di peeling e’ civilmente responsabile e quindi tenuto al risarcimento dei
danni che ha cagionato al paziente ?

Innanzitutto in due ipotesi :
quando abbia commesso un errore in una delle fasi del trattamento (pre, durante, post) o quando, nel rapporto con il
paziente, abbia violato le norme che disciplinano il medesimo rapporto.

Quando vi e’ errore del medico?

Nella fase che precede l’esecuzione del trattamento, quando abbia omesso l’anamnesi del paziente, ossia non abbia
raccolto in modo dettagliato tutte le notizie relative alla vita del paziente e della sua famiglia le quali possano avere
incidenza sul trattamento da eseguire oppure non lo abbia reso edotto delle indicazioni terapeutiche piu’adatte al
problema che deve essere risolto, nonche’ delle specifiche relative controindicazioni. Lo stesso e’ a dirsi nel caso in cui le
attivita’ di cui sopra non siano state svolte in modo accurato.
Durante il trattamento puo’ invece verificarsi errore se il medico non esegue a regola d’ arte la tecnica prescelta oppure
se nell’ eseguirla commette delle disattenzioni.
Infine, nella fase che segue il trattamento, il medico commette errore se omette di informare il paziente sul
comportamento che dovrà tenere e sugli accorgimenti che devono essere osservati nei giorni successivi al medesimo.

Nell’esecuzione del peeling esiste un obbligo per il medico di conseguire un risultato ?

Sulla scorta della miglior dottrina medico – legale occorre fare una distinzione:
se il peeling viene eseguito al fine di ottenere un miglioramento estetico del paziente: per esempio nel caso in cui si
proceda al trattamento delle rughe, il medico si impegna al raggiungimento di un certo risultato o comunque assicura una
prestazione d’opera di diligenza superiore a quella del “buon padre di famiglia” . In mancanza, quindi, e’ responsabile e
risponde dei danni cagionati al paziente perche’, si puo’dire, il risultato era stato preventivato nel momento in cui si
e’deciso di procedere al trattamento.
Se invece il peeling venga utilizzato per curare ad esempio una patologia quale l’ acne volgare, cioe’ una patologia che
richieda l’ adozione di metodi terapeutici difficili o che si presumono tali, in questi caso il medico non assicura al paziente
il risultato, ossia la guarigione, ma solo una corretta prestazione d’opera. Quindi, se al trattamento conseguono delle
reazioni negative abnormi, il medico risponde solo per dolo o colpa grave essendo il rischio di esiti negativi reale e
prevedibile sin dall’inizio.

Quando vi e’invece responsabilità del medico per violazione di norme che disciplinano il suo rapporto con il paziente?

Prima di sottoporsi al trattamento, il paziente deve essere informato con chiarezza dal medico - che nel fare cio’ deve
quindi tenere in debito conto il grado di comprensione del paziente -, circa le finalità, le modalità e i tempi del trattamento
stesso, nonche’ in merito agli effetti ed eventuali rischi e reazioni collaterali al medesimo. Si parla infatti di “consenso
informato “ del paziente perche’ solo in seguito a tale informativa, il paziente e’ posto in grado di esprimere il proprio
consenso al trattamento a cui intende sottoporsi.
Va infine ricordato che l’ esercizio dell’ attività professionale del medico deve avvenire nel rispetto della privacy del
paziente i cui dati personali devono essere custoditi in modo sicuro mediante l’ausilio di un supporto cartaceo e/o
elettronico, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Alla luce di quanto sopra, quindi, se il paziente danneggiato da un trattamento di peeling decida di promuovere un giudizio
civile nei confronti del medico che lo abbia eseguito, cosa
dovrà provare?

Poiche’ di regola gli obblighi sopra previsti a carico del medico discendono dal rapporto contrattuale che si instaura tra il
medesimo e il paziente in seguito al conferimento dell’incarico di eseguire il trattamento, il paziente dovrà innanzitutto
provare di aver conferito tale incarico. Dovrà poi provare che a seguito del trattamento vi e’ stato l’aggravamento della
sua situazione (patologica) iniziale o che sono insorte nuove patologie e infine provare il collegamento tra il danno
lamentato e la condotta del professionista (nesso causale).

Come potrà difendersi il medico?

Sempre per quanto detto sopra, potrà difendersi provando di aver adempiuto in modo esatto l’obbligazione posta a suo
carico, ossia di aver eseguito il trattamento in modo diligente oppure provando che il caso era di particolare difficoltà e
che quindi gli esiti negativi , cioe’ i danni derivati al paziente, sono dipesi da un evento imprevisto e imprevedibile.

Quali sono i danni che possono essere risarciti se in giudizio la domanda appare fondata?

Innanzitutto il danno biologico permanente , cioe’ il danno che consegue in via permanente alla lesione dell’integrità
psico- fisica della persona, considerata nel suo complesso di valori (economico, sociale, etc.), quindi a prescindere dalla
mera capacità della stessa di produzione di reddito. Va notato, pero’, che questo tipo di danno, di regola, si produce nel
trattamento peeling di tipo terapeutico
Puo’ poi essere risarcito il danno dovuto alla riduzione temporanea dell’efficienza estetica della persona a titolo di Inabilità
Temporanea, sia essa totale e/o piu’ spesso Parziale.
Infine, il paziente avrà diritto al ristoro del danno morale per il patimento d’ animo sofferto, nonche’ di quello patrimoniale
per le spese mediche -e non- sostenute in conseguenza delle lesioni subite.
Per informazioni
Avv. Maria Clara Bollini
P.zza della Repubblica, 26 - 20124 Milano
Tel. 02 29003969 Fax. 02 29000312
mail: m.c.bollini@libero.it